giovedì, marzo 31, 2011

Accolto il ricorso contro la multa per aver depositato i rifiuti davanti al Cidiu

I pochi rifiuti "consegnati" al Cidiu da Roberto Grillanda
Ecocentro, multe e figuracce
Vi ricordate la vicenda kafkiana che vide protagonista il nostro amico Roberto Grillanda, multato per aver depositato davanti alla sede del Cidiu dei "rifiuti legnosi" per protesta dopo aver cercato per giorni inutilmente di farseli ritirare? Ebbene la cosa si è risolta con una figuraccia per il Cidiu, ma soprattutto per il Comune di Collegno che lo aveva multato e non aveva voluto sentire ragioni.
Il Giudice di Pace a cui aveva fatto ricorso  ha dato ampiamente ragione a lui e torto al Comune. (Sotto pubblichiamo la sentenza). La protesta era maturata nei giorni in cui l'ecocentro era stato chiuso per il trasferimento da via XX Settembre a via Manzoni. La chiusura è andata dal 30 aprile all'8 giugno 2010. A causarla è stata la solita incuria a organizzare i servizi per tempo. Che si dovessero liberare i locali di via XX Settembre era in programma da mesi, eppure nonostante una proroga dello sgombero l'Amministrazione è riuscita a lasciare i propri cittadini senza un servizio tanto importante per circa 40 giorni. A fronte di un disservizio procurato dalla propria inefficenza, al cittadino che protestava si è mostrato il volto arrogante di chi non vuole ascoltare ragioni comminando la multa, maggiorata oltretutto per il fatto che il vigile che l'ha emessa era sprovvisto del blocchetto delle multe! IUl ricorso al Direttore Generale non è servito a niente, così giocoforza Grillanda ha dovuto ricorrere al Giudice di Pace che gli ha dato ragione. Davvero una figuraccia per il Comune. Nè va dimenticato il fatto che Quel 4 giugno 2010 si era scomodato addirittura il direttore generale del Cidiu Marco Lo Bue, che non aveva trovato nulla di meglio da fare che intervenire con boria, invece di abbozzare di fronte all'esasperazione del cittadino e ritirare quei pochi ingombranti. (A proposito di Lo Bue, durante il consiglio comunale aperto della scorasa settimana sul Cidiu non si è visto. A quanto pare non è stato neppure invitato, cosa che segnala come siano cambiati gli equilibri in questo ultimo anno all'interno del Cidiu. Fino ad un anno fa era onnipresente, era la "faccia" del Cidiu, ora tentano di cancellarlo, pensionarlo prima del tempo. E non si sa se è cosa buona o malamente. Ovviamente senza alcuna trasparenza). Tornando alla vicenda dell'ecocentro, CIVICA il 9 febbraio scorso ha presentato un'interrogazione per sapere come l'amministrazione intende risarcire i cittadini per il mancato servizio. Infatti per il 2010 il contratto stabilisce che la gestione dell'ecocentro sia costata 93.155,43 euro. Abbiamo calcolato che la sospensione valga 8.955 euro! A nostro avviso sono soldi che vanno restituiti ai cittadini. Stiamo aspettando una risposta. Infine da voci di corridoio parrebbe che il prossimo 16 aprile si inauguri il nuovo ecocentro, ma a gestirlo non sarà più il Cidiu (vi ricordate l'esubero di manodopera dichiarato dall'Azienda, anche se mai certificato?). E a chi sarà affidato? Pare alla Top! Così si è trovato il modo per ripianare il deficit lasciato da Casciano! ma con quale manodopera verrà svolto il servizio? Si farà la cooperativa che il presidente della Top Zaffino aveva preannunciato? Il senso di tutte queste scatole cinesi sinceramente ci sfugge. O forse no! Staremo a vedere che cosa i nostri eroi si sono inventati questa volta.
Giovanni Lava
La sentenza


UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TORINO SEZIONE 2 VIALE DEI MUGHETTI 22/A Settore B piano 1. Si comunica a: GRILLANDA ROBERTO
Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza
Procedimento Numero: 27427/2010 -OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegnia vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)
Giudice: BOSCO ENRICO
Depositata Sentenza Numero: 893/2011 in data: 31101/2011 .
Parti nel procedimento
Ricorrente Principale GRILLANDA ROBERTO
Difeso da:
Resistente Principale COMUNE DI COLLEGNO
Difeso da: TOMARCHIO ANGELO
Torino 10/02/2011 IL CANCELLIERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESENTE ex ART. 2S LG 689/81
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Sezione 2/\ civile
nella persona del dotto Enrico Bosco ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 27427 R.G. 2010, promossa da
Grillanda Roberto, residente in Collegno, Via Damiano Chiesa 20
ricorrente, in proprio . contro Comune di Collegno, rappresentato da funzionari del Corpo di polizia Municipale per delega del Direttore Generale del Comune resistente
Oggetto della causa: opposizione ex art. 22 legge 24.11.1981 n. 689 avverso ordinanza ingiunzione del Comunen. 73/2010 Conclusioni del ricorrente: annullare l'ordinanza ingiunzione opposta Conclusioni del resistente: rigettare in toto il proposto ricorso e condannare la parte avversa al pagamento della sanzione amministrativa nella misura prevista dalla Legge con le spese occorse
Svolgimento del processo Con ricorso regolannente depositato in data 13.9.2010, il sig. Roberto Grillanda proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione in oggetto con riferimento al verbale n. 001362/2010 nel quale gli si contestava la violazione dell'art. 52 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani (abbandono di materiali ingombranti sul suolo pubblico), esponendo, di non aver commesso il fatto e, in diritto, che nel Regolamento citato manca la previsione della sanzione amministrativa per la violazione contestata. Questo giudice fissava con decreto l'udienza per la comparizione delle parti e ordinava al Comune di Collegno di depositare in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il Comune si costituiva depositando in cancelleria comparsa di costituzione e risposta e concludendo come sopra. All'udienza del 24.1.2011, il Giudice di pace sulle sopra dette conclusioni pronunciava sentenza dandone lettura nel dispositivo.
Motivi della decisione Il ricorrente ha eccepito, in fatto, di non aver abbandonato rifiuti ingombranti (una lucidatrice e un fascio di assicelle di legno) sul suolo pubblico ma di averli "conferiti" lasciandoli sugli scalini d'ingresso del Consorzio di Igiene Urbana (CIDIU) (v. fotografia in atti) -gestore dell'Ecocentro presso il quale i rifiuti ingombranti dovrebbero trovare ricetto ex artt 18 e 30 del predetto Regolamento -e, quindi, non sul suolo pubblico, in segno di protesta per la chiusura della "stazione di conferimento" cui aveva cercato più volte, invano, di consegnare il materiale. In diritto, il ricorrente ha eccepito che il sopra citato Regolamento, pùr prevedendo, all'art. 52, il divieto di "abbandono di ingombranti e macerie sul suolo pubblico" non ne individua la violazione tra quelle "sott'elencate... punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari a euro 50 ai sensi della legge n. 689/81)" di cui all'art. 64 dello stesso Regolamento. Il ricorrente ha eccepito, inoltre, che, non ostante la contestazione immediata del verbale, nello stesso gli è stato prescritto l'ulteriore versamento per la notifica in quanto il vérbalizzante era "sprovvisto del blocchetto dei verbali", Il Comune, nelle sue controdeduzioni, non ha contestato nessuna delle eccezioni proposte dal ricorrente le quali appaiono, a questo giudice, fondate e meritevoli di accoglimento, anche se la protesta del cittadino per il temporaneo disservizio della P.A. può apparire un po' forzato ed eccessivo. Premesso quanto sopra, il ricorso deve essere accolto con annullamento dell'ordinanza ingiunzione e la rifusione di quanto versato per lo stesso.
P.Q.M.
Il Giudice di pace, visto l'art. 23 della legge 24.11.1981 n. 689,
accoglie il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 73120 lOannullandone gli effetti.
Nulla sulle spese, salvo la rifusione al ricorrente di quanto versato a titolo di contributo
unificato.
Torino, 24.1.2011