Visualizzazione post con etichetta Delibera Corte dei Conti sulla Top. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Delibera Corte dei Conti sulla Top. Mostra tutti i post

sabato, ottobre 11, 2014

DELIBERA CORTE DEI CONTI SULLA TOP: QUARTA PUNTATA


Le  ripetute illegittimità nella  condotta dell'ente.

 a)         Natura  della  Torino  Ovest  Produce s.r.l.:   non si tratta   di società  in house
Il comune   di   Collegno,   come   in   premessa   ricordato,    nel   corso   del    2005 (deliberazione C.C. 26 maggio  2005, n. 76)  procede all'acquisto  delle quote  societarie  in mano  a soggetti  privati, trasformando la TOP s.r.l.  in  società a partecipazione  pubblica totalitaria, con quota  di partecipazione  del comune  di Collegno pari al 90%  e della CIDIU s.p.a.  del 10%:  la ragione, come precisato  nel corpo della delibera, è quella di rendere  la società "in house" al fine di agevolarne  l'affidamento di contratti  di servizio.
Come risulta  dalla Convenzione  del 15.01.2003 ("Convenzione  per la gestione  del P.I.P. della città  di Collegno per anni cinque, dal 15 gennaio 2003 al 14 gennaio 2008"), il Comune  di  Collegno  affidava   alla  Top  mandato   per  le  seguenti   finalità   (cfr.   art.   1
Convenzione):

a)  acquisizione,   realizzazione   e  gestione  delle  aree  attrezzate   e  dei complessi  immobiliari siti  nel  P.I.P.,  per  l'insediamento   di  attività   economiche, produttive e di servizio nell'ambito della programmazione regionale piemontese e secondo  le  linee  di  pianificazione   territoriale ed economica  dell'Amministrazione
Comunale;

b)  promozione   e  gestione   dei  servizi  comuni  dell'area,   compreso   lo sviluppo  della logistica, anche attraverso  interconnessioni  con i sistemi  ferroviario­ metropolitano, la produzione di  energia, i  servizi  di  telecomunicazione, distribuzione di acqua e gas, teleriscaldamento, sicurezza, manutenzione  delle aree comuni, al fine di favorire lo sviluppo  integrato  del P.I.P.;
c)  realizzazione  di tutti  quei servizi,  commercializzati  anche  al di fuori dell'area P.l.P., che permettono vantaggi di sinergie ed efficienza, ivi compresi: formazione,  ristorazione, laboratori, acquisti  per determinate merceologie, amministrazioni   varie,    manutenzione    impianti,  certificazioni,  assistenza   nelle istanze di politica industriale;
d)         promozione   di  iniziative   di  marketing   nazionale  ed  internazionale

delle  aree  attrezzate, degli  immobili   interessati, dei  prodotti  e dei  servizi  offerti dalle imprese operanti nell'area del P.l.P.;

e) richieste     gestione    di   finanziamenti     contributi   comunitari, nazionali,   regionali   e  locali  relativamente  alle  aree,  agli  immobili   ed  ai  servizi connessi al P.I.P.

martedì, settembre 30, 2014

DELIBERA CORTE DEI CONTI SULLA TOP: TERZA PUNTATA.

Riprendiamo la pubblicazione della delibera della Corte dei Conti.
Con relazione del 18 novembre 2013  il liquidatore atto  del raggiungimento di un

accordo  transattivo con  i  creditori (salvo   per  la  Superplast  s.r.l.   con  la  quale  è

pendente un contenzioso giudiziale) in virtù del quale  agli stessi viene  assicurato il 65%  dei rispettivi crediti;

nella  medesima relazione si atto  di un imprecisato finanziamento di 150.000,00 euro  che il socio  unico  comune di Collegno  avrebbe  assicurato  in passato  (dandosi atto  della  postergazione di tale credito in sede liquidatoria);
con  determinazione  n.  915  del  4  dicembre  2013,  a  firma   del   Dirigente settore direzione generale -Direttore generale, il Comune,  in  esecuzione  della  delibera CC n.  66/2013 e  del  deliberato  dell'Assemblea dei  soci  del   12.07.2013,  impegna e liquida  la somma  di 201.143,00 alla  Società "T.O.P. S.r.l. in liquidazione" (somma inferiore a quella   risultante dal  bilancio  al  31.12.2012 atteso  che  l'ente   ritiene di versare  solo quanto necessario a chiudere in bonis la liquidazione);
dal  verbale   assemblea  dei  soci  del  13  maggio  2014  emerge   il  perdurare  della

procedura di liquidazione, non  essendo  ancora  formalmente terminata e cancellata la società.


Da ultimo, si rammenta che la scrivente Sezione  aveva  già esaminato la situazione della  Torino  Ovest  Produce  s.r.l. con deliberazione n.  277 del 29 luglio  2013  nella  quale  si legge:
"Per quanto riguarda  i trasferimenti 2011, in relazione alla risposta fornita, si escluderebbe

la violazione dell'art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010, convertito  in Legge n. 122/2010, in quanto  l'Ente  dichiara   che  la  società  non  ha  registrato   perdite  per  tre  o  più  esercizi consecutivi.
Per quanto riguarda  l'esercizio 2012, non essendo chiaro se e quando sia stato fatto  il trasferimento per euro 145.200,00, appare rilevante verificare  la compatibilità con l'art.  6 comma 19 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.
Infine, per  quanto  riguarda   la  responsabilità  dell'Ente  pubblico-socio per  i  debiti  della società in stato di liquidazione  si richiamano  i principi  già evidenziati  da questa Corte:  "Si può ritenere,  pertanto, che non sussiste un obbligo per il Comune di assumere a carico del


Pag. 9 di 38


proprio    bilancio    debiti   societari   rimasti    insoddisfatti  all'esito    della   procedura    di liquidazione.  Sussistendone le condizioni, infatti, spetta  di regola al creditore agire affinché il Comune sia chiamato  a rispondere  dei debiti  della società partecipata.  Ciò, ovviamente vale anche per la particolare  responsabilità  che gli artt.  2497, 2497-sexies  e 2497-septies c.c. hanno previsto per talune deviazioni  riconducibili al (diverso)  fenomeno delle società o enti che esercitano attività di direzione  e coordinamento di altre società. D'altra  parte, pur non ricorrendo  alcuna obbligatorietà, non si può astrattamente escludere che il Comune possa  deliberare   l'accollo  di  detti   debiti.   Si  tratta,  tuttavia, di  una  scelta  del  tutto discrezionale  che va adeguatamente motivata, poiché, con essa, il Comune decide di rinunziare al limite  legale della responsabilità  patrimoniale  per debiti.  Essa impone anche, in disparte  le regole  gius-contabili di cui si dirà  in appresso, che si individui  lo schema causale di contratto al quale  ricondurre l'operazione  di assunzione del debito, che si dia conto delle ragioni  di vantaggio  e di utilità  evidente  per l'Ente che la giustificano  e che si verifichi  se le condizioni finanziare  dell'Ente  la permettono."

martedì, settembre 23, 2014

DELIBERA CORTE DEI CONTI SULLA TOP: SECONDA PUNTATA

Bilanci, perdite, fatture e ripianamenti da parte del Comune.
ANNO
UTILE
PERDITA

2005


9.479,00
2006
14.375,00

2007
9.295,00

2008
8.116,00

2009

20.523,00
2010

46.126,00
2011

251.222,00
2012

276.143,00
2013

84.807,00

delibera  C.C. 21  dicembre  2011, n.  220:   il  consiglio  comunale,  dato  atto  della perdita  di esercizio nel 2009 e 2010, e stimata  una probabile  perdita di esercizio al
31.12.2011 che potrebbe portare  all'azzeramento  del patrimonio  netto, delibera:

l) di dismettere  la partecipazione  nella TOP s.r.l.,  atteso che "non  si intravedono scenari di generazione di risorse o comunque di recupero dei capitali pubblici investiti  nella società";
2) di richiedere al Presidente del Consiglio di amministrazione la convocazione dell'assemblea  straordinaria  del soci per  deliberare  lo  scioglimento  anticipato della società e la nomina del liquidatore;
3)   di accantonare le somme necessarie a fronteggiare  le spese di liquidazione che il comune intende sostenere nella misura del 90%.
con  la  medesima  delibera,   ma  solo  nelle  premesse  in  fatto,   si   atto   della

necessità, "ai fini della tutela  inderogabile  dei terzi e dei creditori, di ricapitalizzare la società, deliberando  la riduzione  del capitale  per  perdite  ed il  contemporaneo aumento del medesimo ad un importo non inferiore al minimo  di legge";
con  verbale  a rogito  notaio  Giovanni  Vittorio  Gunipero di  Corteranzo  in  data  19

marzo  2012,  repertorio   n.  429/247, l'assemblea    dei  soci delibera  di  coprire  le perdite emergenti  dal bilancio al 31 dicembre  2011  (per complessivi 305.911,00) mediante azzeramento del capitale sociale (all'epoca di 105.000,00), versamento

Pag. 7 di 38t:J


in contanti di 200.911,00 e ricostituzione del capitale  sociale  nell'importo di euro

10.000, fissando  in novanta  giorni dalla  data  di iscrizione  della  predetta delibera  il termine entro  il quale darvi  esecuzione;
attesa  l'indisponibilità del socio CIDIU  s.p.a.  a partecipare alla descritta operazione

(rinunciando dunque  al diritto di  sottoscrizione sul capitale  ricostituito), il comune di  Collegno   si  dichiara   "disponibile ad  effettuare il versamento di  complessivi
210.911,00";

nel   corso   della   medesima  assemblea    (19   marzo   2012)    viene   deliberato  lo scioglimento anticipato  della  società   (di  cui  il  comune  di  Collegno  diviene   socio unico)  e la nomina  del liquidatore unico;
il  versamento di  complessivi  €   210.911,00  da  parte   del   comune   di  Collegno

avviene:

1)  con mandato n. 2533 del 23 aprile  2012 quanto  ad 55.750,00;

2)   con mandato n. 2532  del 23 aprile  2012 quanto  ad 10.000,00 di ricostituzione del capitale;
3)  con mandati n. 3388 e 3389  del 5 giugno  2012 quanto  ad 145.161,00;

20 maggio  2013:  il liquidatore comunica al sindaco  di Collegno  che al 31.12.2012 la perdita di esercizio  è pari ad 276.143,00 e che essa deriva:
a)   per  quanto  riguarda la gestione ante  liquidazione, quest'ultima  non  produceva ricavi sufficienti alla copertura dei costi  di esercizio  derivanti sia dai contratti in essere che dalla attività di gestione ordinaria;
b)   per quanto  riguarda la gestione della  liquidazione, incidono  i costi da risoluzione dei rapporti di lavoro, gli oneri  finanziari sui debiti  bancari, lo stralcio  di imposte anticipate e differite imputate al conto economico;
con  delibera  giugno  2013,  n. 66, preso  atto  della perdita al 31.12. 2012, e rilevato che  la  stessa  conduce  all'azzeramento del  patrimonio e  rischia  di "pregiudicare il processo  di liquidazione sino ad ora svolto  con esito positivo", il Consiglio  comunale delibera  di:
a)   richiedere al liquidatore di convocare l'assemblea  straordinaria per la copertura delle  perdite di  esercizio, la riduzione del capitale  sociale  e la ricostituzione al minimo legale;
b)   prevedere un  importo pari  ad 276.143,00 nelle  spese correnti del bilancio  di previsione 2013  al fine  di accantonare le somme  necessarie  per  far  fronte alla spesa  per  la  copertura  di  perdite  e  la  ricostituzione  del  capitale   sociale  "e scongiurare il rischio  di situazioni occulte  di debito  che possano  pregiudicare gli equilibri di bilancio";
con  deliberazione di  Giunta  n.  195  del  17  luglio  2013,  dando  atto  delle  richieste creditizie avanzate  a mezzo  legale  dalla  TOP (€  150.399,65 di  cui  alle  fatture n.169  pari  ad  53.475,46 per  lavori  di manutenzione del verde,  fattura n. 170  pari ad   25.953,92  per  lavori di  manutenzione straordinaria  degli  edifici   comunali, fattura n.  171 pari  ad  70.970,27 per  lavori di  manutenzione straordinaria  degli impianti del  P.I.P.  emesse  in  data  09.12.2011), e ritenendo queste  parzialmente fondate, il  comune di  Collegno   si  impegna ed  obbliga  a  pagare  la  somma   di  € 122.000,00 alla  TOP a titolo transattivo al fine  di definire tutti i rapporti pendenti dal  2003  ad oggi,  la Top accettando tale  pagamento a saldo  e stralcio di ogni  sua spettanza;