Riprendiamo la pubblicazione della delibera della Corte dei Conti.
Con relazione del 18 novembre 2013
il liquidatore dà atto del
raggiungimento di un
accordo transattivo con i creditori (salvo per la Superplast
s.r.l. con la quale è
pendente un contenzioso giudiziale) in virtù del quale agli
stessi viene assicurato il 65% dei
rispettivi crediti;
nella medesima relazione si dà atto di un imprecisato finanziamento di
150.000,00 euro che il socio unico comune di Collegno avrebbe assicurato in passato (dandosi
atto della postergazione di
tale credito in sede liquidatoria);
con determinazione n. 915 del
4
dicembre 2013, a firma del
Dirigente settore direzione generale -Direttore
generale, il Comune, in esecuzione della
delibera CC
n. 66/2013 e
del
deliberato dell'Assemblea dei soci del
12.07.2013,
impegna e liquida la somma di €
201.143,00 alla Società "T.O.P. S.r.l. in liquidazione" (somma inferiore a quella
risultante dal bilancio al 31.12.2012 atteso
che
l'ente ritiene di versare solo quanto necessario a chiudere in bonis la liquidazione);
dal verbale assemblea
dei
soci
del
13
maggio 2014 emerge il perdurare
della
procedura di liquidazione, non essendo
ancora
formalmente terminata e
cancellata la società.
Da ultimo, si rammenta che la scrivente Sezione
aveva
già esaminato la
situazione della Torino
Ovest
Produce
s.r.l. con deliberazione n. 277 del 29 luglio 2013 nella quale si legge:
"Per quanto riguarda i trasferimenti 2011, in relazione alla risposta fornita, si escluderebbe
la violazione dell'art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, in quanto l'Ente dichiara che la società non ha registrato perdite per tre o più esercizi consecutivi.
Per quanto riguarda l'esercizio 2012,
non essendo chiaro se e quando sia stato fatto il trasferimento per euro 145.200,00, appare rilevante verificare la compatibilità con l'art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.
Infine, per quanto riguarda la responsabilità dell'Ente pubblico-socio per
i
debiti
della società in stato di liquidazione
si richiamano i principi già evidenziati
da questa Corte:
"Si può ritenere, pertanto, che non sussiste un obbligo per il Comune di assumere
a carico del
proprio bilancio i
debiti
societari rimasti insoddisfatti
all'esito della
procedura di liquidazione.
Sussistendone le condizioni, infatti, spetta di regola al creditore agire affinché il Comune
sia chiamato a rispondere dei debiti della
società partecipata. Ciò, ovviamente
vale anche per la particolare responsabilità che gli artt.
2497, 2497-sexies e
2497-septies c.c. hanno
previsto per talune deviazioni
riconducibili al (diverso) fenomeno delle
società o enti che esercitano attività di
direzione e
coordinamento di altre società. D'altra parte,
pur non ricorrendo alcuna
obbligatorietà, non si può astrattamente escludere che il Comune possa
deliberare l'accollo di detti debiti.
Si tratta,
tuttavia, di una scelta
del
tutto discrezionale che va adeguatamente motivata, poiché, con essa, il Comune
decide di rinunziare al
limite legale
della responsabilità patrimoniale
per debiti. Essa
impone anche, in
disparte le regole
gius-contabili di cui si dirà in appresso, che si individui lo schema causale di contratto al quale ricondurre l'operazione di assunzione del debito, che si dia conto delle ragioni
di vantaggio e
di utilità
evidente
per l'Ente che la giustificano
e
che si verifichi se le condizioni finanziare dell'Ente la permettono."