martedì, settembre 30, 2014

DELIBERA CORTE DEI CONTI SULLA TOP: TERZA PUNTATA.

Riprendiamo la pubblicazione della delibera della Corte dei Conti.
Con relazione del 18 novembre 2013  il liquidatore atto  del raggiungimento di un

accordo  transattivo con  i  creditori (salvo   per  la  Superplast  s.r.l.   con  la  quale  è

pendente un contenzioso giudiziale) in virtù del quale  agli stessi viene  assicurato il 65%  dei rispettivi crediti;

nella  medesima relazione si atto  di un imprecisato finanziamento di 150.000,00 euro  che il socio  unico  comune di Collegno  avrebbe  assicurato  in passato  (dandosi atto  della  postergazione di tale credito in sede liquidatoria);
con  determinazione  n.  915  del  4  dicembre  2013,  a  firma   del   Dirigente settore direzione generale -Direttore generale, il Comune,  in  esecuzione  della  delibera CC n.  66/2013 e  del  deliberato  dell'Assemblea dei  soci  del   12.07.2013,  impegna e liquida  la somma  di 201.143,00 alla  Società "T.O.P. S.r.l. in liquidazione" (somma inferiore a quella   risultante dal  bilancio  al  31.12.2012 atteso  che  l'ente   ritiene di versare  solo quanto necessario a chiudere in bonis la liquidazione);
dal  verbale   assemblea  dei  soci  del  13  maggio  2014  emerge   il  perdurare  della

procedura di liquidazione, non  essendo  ancora  formalmente terminata e cancellata la società.


Da ultimo, si rammenta che la scrivente Sezione  aveva  già esaminato la situazione della  Torino  Ovest  Produce  s.r.l. con deliberazione n.  277 del 29 luglio  2013  nella  quale  si legge:
"Per quanto riguarda  i trasferimenti 2011, in relazione alla risposta fornita, si escluderebbe

la violazione dell'art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010, convertito  in Legge n. 122/2010, in quanto  l'Ente  dichiara   che  la  società  non  ha  registrato   perdite  per  tre  o  più  esercizi consecutivi.
Per quanto riguarda  l'esercizio 2012, non essendo chiaro se e quando sia stato fatto  il trasferimento per euro 145.200,00, appare rilevante verificare  la compatibilità con l'art.  6 comma 19 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010.
Infine, per  quanto  riguarda   la  responsabilità  dell'Ente  pubblico-socio per  i  debiti  della società in stato di liquidazione  si richiamano  i principi  già evidenziati  da questa Corte:  "Si può ritenere,  pertanto, che non sussiste un obbligo per il Comune di assumere a carico del


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proprio    bilancio    debiti   societari   rimasti    insoddisfatti  all'esito    della   procedura    di liquidazione.  Sussistendone le condizioni, infatti, spetta  di regola al creditore agire affinché il Comune sia chiamato  a rispondere  dei debiti  della società partecipata.  Ciò, ovviamente vale anche per la particolare  responsabilità  che gli artt.  2497, 2497-sexies  e 2497-septies c.c. hanno previsto per talune deviazioni  riconducibili al (diverso)  fenomeno delle società o enti che esercitano attività di direzione  e coordinamento di altre società. D'altra  parte, pur non ricorrendo  alcuna obbligatorietà, non si può astrattamente escludere che il Comune possa  deliberare   l'accollo  di  detti   debiti.   Si  tratta,  tuttavia, di  una  scelta  del  tutto discrezionale  che va adeguatamente motivata, poiché, con essa, il Comune decide di rinunziare al limite  legale della responsabilità  patrimoniale  per debiti.  Essa impone anche, in disparte  le regole  gius-contabili di cui si dirà  in appresso, che si individui  lo schema causale di contratto al quale  ricondurre l'operazione  di assunzione del debito, che si dia conto delle ragioni  di vantaggio  e di utilità  evidente  per l'Ente che la giustificano  e che si verifichi  se le condizioni finanziare  dell'Ente  la permettono."