In Comune fino ad ieri sostenevano di non saperne nulla, di non aver ricevuto alcuna notifica. Ma pare proprio che un ricorso al Tar non solo esista ma che sia anche bello corposo e sarebbe stato notificato al Comune e alla Nord Ovest Immobiliare srl con una raccomandata il 14 marzo scorso.
I ricorrenti sono alcuni dei proprietari di immobili contigui all'area ex Mandelli. A loro avviso la delibera danneggia i loro interessi ed è illegittima in quanto violerebbe più di una norme urbanistica, perciò chiedono al Tar di annullarla.
Nel ricorso il primo aspetto affrontato è quello della legittimità dei ricorrenti a chiedere l'annullamento della delibera. Lo sono in base a quella che viene definita vicinitas in quanto le loro proprietà sono contigue all'area ex Mandelli e la modifica della destinazione da "luoghi del lavoro" a residenziale compromette la loro posizione in quanto "con l'acquisto degli immobili intendevano svolgere la propria attività in un'area a destinazione industriale". Assodata la titolarità a ricorrere, si passa alle vere e proprie contestazioni nel merito che di seguito elenchiamo.
- Violazione ed errata applicazione dell'art. 5 legge 106/2011 e dell'art.14 del DPR 380/2001: insussistenza di motivazione dell'intervento in deroga. Il Comune non avrebbe effettuato alcuna valutazione dell'interesse pubblico che non può essere rappresentato dal 20% di edilizia convenzionata.
- Violazione dell'art. 14, comma 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 7 della legge 241/1990: mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il comma 2 infatti dice che va data comunicazione agli interessati. I ricorrenti, che interessati lo sono in quanto contigui all'area ex Mandelli, hanno potuto prendere conoscenza dell'atto solo a seguito della sua pubblicazione.
- Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 5 del Dl 70/2011: carenza di motivazioni e di istruttoria. La legge 106 ammette il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici anche per il mutamento di destinazione d'uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro "compatibili e complementari". Quello concesso invece non è nè compatibile nè complementare rispetto alle destinazioni previste dal Piano Regolatore nella zona.
- Violazione ed errata applicazione degli art. 7 e successivi delle NTA (Norme tecniche di attuazione) del Piano Regolatore. In ogni caso, violazione dell'art.10 del DPR 380/2001 e dell'art. 48 della legge regionale 56/1977. Se la norma del PRGC consente di far convivere le "Case" con i "Luoghi del lavoro", non prevede il contrario. Si contesta anche il fatto che nella delibera si parla solo di superfici, mentre la legge parla di volumi. Non sono la stessa cosa.
- Violazione ed errata applicazione dell'art.14, comma 3 del DPR 380/2001, nonchè dell'art. 9 delle NTA del PRGG e della scheda normativa delle NTA "I bordi della citta e le aree di via De Amicis. In questo caso si contesta il fatto che la deroga è stata fatta per l'altezza e per il numero dei piani, ma la legge prevede la possibilità di derogare per l'altezza, la densità e la distanza tra i fabbricati, ma non per il numero dei piani che il piano regolatore prevede massimo 7, mentre qui si arriva a 10.
- Violazione dell'art. 11 delle NTA del PRGC. Difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 14 del DPR 380/2011 sotto il profilo della competenza. A differenza di quanto richiesto dalla normativa, lo studio unitario presentato dalla soc. Nord Ovest Immobiliare non contiene alcun progetto. Inoltre competenze esclusive del consiglio comunale vengono assegnate ai dirigenti comunali.
- Illegittimità dell'art.11 delle NTA del PRGC del Comune di Collegno nella parte in cui dispone la redazione del progetto unitario nelle ipotesi di modificazione del tessuto edilizio/urbano esistente. Un simile studio non può ritenersi sufficiente per modificare l'intera programmazione urbanistica ed edilizia di un'intera zona.
- Illegittimità dell'art. 9 delle NTA del PRGC e della scheda normativa "I bordi delal città e le aree di via De Amicis". Nel caso in cui, nonostante tutto, il Tar considerasse legittima la delibera e lo studio unitario, lo stesso Tar dovrebbe dichiarare illegittimo l'art. 9 delle norme attuative. Come dire delle due l'una.
Come si evince dal lungo elenco di illegittimità individuate dai ricorrenti, la delibera Mandelli approvata il 19 dicembre scorso dal consiglio comunale presenta numerosi punti controversi. Soprattutto viene confermata la valutazione che il sottoscritto insieme a CIVICA avevano fatto a dicembre della necessità di avere più tempo per analizzare più a fondo e per sentire più campane prima di decidere. Il sindaco e la sua maggioranza sbrindellata non vollero sentir ragioni: l'urgenza elettoralistica di far iniziare i lavori di demolizione prima possibile impedirono ogni possibilità di dialogo e di rinvio. L'arroganza e la loro malafede li indussero anche ad accusarmi di voler solo fare ostruzionismo. Ieri le risposte della direzione urbanistica regionale, oggi questo ricorso che se accolto rinvia alle calende greche il risanamento di un area degradata così rilevante ci danno pienamente ragione e rendono ancora più significativa la decisione di votare contro la delibera, mentre tutte le altre forze politiche i consiglieri votavano a favore o al massimo si astenevano. Anche questo sta a dimostrare se ce ne fosse stato ancora bisogno chi è serio nelle valutazioni e nelle azioni e chi invece è asservito alle logiche cementificatorie. Sarebbe il caso che i cittadini consapevoli se ne ricordassero quando tra poche settimane si tratterà di scegliere a chi affidare il governo della città.
Giovanni Lava
P.s. Il ricorso é stato notificato.