Se ne è parlato tanto, partiti e sindacati ne hanno dette di cotte e di crude addossando ogni responsabilità al governo Monti, alla pari di alieni capitati per caso sulla terra e quindi senza alcuna responsabilità, ma domani con la maratona del consiglio comunale che inizia alle 18 verrà ratificata la stangata decisa nelle segrete stanze della maggioranza che si abbatterà sui collegnesi con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012. IMU, addizionale Irpef e passi carrai le voci che andranno a prendere i soldi nelle tasche dei collegnesi.
Assisteremo anche alla solita demagogia, per cui i consiglieri di maggioranza mentre da una parte schiacceranno il pulsantino del SI' ad ogni delibera, dall'altra pronunceranno parole di fuoco contro la tassazione che essi stessi stanno approvando. Se poi la gente non va a votare o esprime un voto di forte protesta non c'è di che stupirsi.
Ma andiamo con ordine. La prima stangata è rappresentata dall'aumento dell'addizionale Irpef che passa da un'addizionale nel 2011 dello 0,4 per tutti a un'addizionale nel 2012 per scaglioni di reddito così distribuita:
Scaglioni di reddito IRPEF
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ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
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fino a 15.000
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0,5 %
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da 15.000 a 28.000
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0,6 %
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da 28.000 a 55.000
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0,65 %
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da 55.000 a 75.000
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0,7 %
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oltre 75.000
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0,8 %
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Come si può vedere i nostri eroi che tanto strillano per l'aumento delle tasse del governo Monti, non si fanno scrupolo di aumentare l'addizionale anche per i redditi inferiori ai 15 mila euro. Il gettito previsto per
l’Addizionale Irpef per l’anno 2012 è stimato in 3.827.000 Euro.
La seconda "stangatina" arriva con la delibera che reintroduce la tassa sui passi carrai. Le tariffe oscillano tra i 15 e i 10 euro a metro quadro (in sostanza lineare visto che ogni metro lineare viene considerato per una profondità di un metro).
Infine, dulcis in fundo, arriva la stangatona dell'IMU (per la prima casa prima di fasciarsi la testa occorre calcolare la tassa e vedere se quanto si deve è più o meno di quanto si pagava con l'ICI). Pubblichiamo pari pari la parte della delibera che sarà proposta domani sera all'approvazione del consiglio comunale.
1.
Determinare
per l’anno 2012, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta municipale propria, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune:
Tipologia
imponibile
|
Aliquota
base
(D.L. 201/2011 conv. in
L. 214/2011)
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Modifica
dell’aliquota
di
base
determinata
dal Comune
|
Aliquota
da
applicare
nel
Comune
|
ABITAZIONI PRINCIPALI
E RELATIVE PERTINENZE
Si
intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile.
L’aliquota si applica
alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.
A questa tipologia imponibile
si applicano anche la DETRAZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e, per
gli anni 2012 e 2013, la MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE di importo massimo di
euro 400, pari ai 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
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0,4
%
|
nessuna
modifica
|
0,4
%
|
ABITAZIONI PRINCIPALI
E RELATIVE PERTINENZE
DI ANZIANI O DISABILI
CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN
ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI
Si considera
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
A questa tipologia imponibile
si applica anche la DETRAZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e, per
gli anni 2012 e 2013, la MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE di importo massimo di
euro 400, pari ai 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.
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0,76
%
|
-0,36
%
|
0,4
%
|
ABITAZIONI PRINCIPALI
DI CITTADINI ITALIANI
RESIDENTI ALL’ESTERO
Si considera
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
A questa tipologia imponibile
si applica anche la DETRAZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e, per gli
anni 2012 e 2013, la MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE di importo massimo di
euro 400, pari ai 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.
|
0,76%
|
-0,36
%
|
0,4
%
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ABITAZIONI E PERTINENZE
DEL CONIUGE SEPARATO
NON ASSEGNATARIO
Si applica l’aliquota
prevista per l’abitazione principale, nel caso in cui il coniuge separato,
non assegnatario dell'alloggio, non possieda altro immobile nel Comune di
Collegno adibito ad abitazione principale.
A questa tipologia imponibile
si applica anche la DETRAZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE e, per
gli anni 2012 e 2013, la MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE di importo massimo di
euro 400, pari ai 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.
|
0,4
%
|
nessuna
modifica
|
0,4
%
|
IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA
ED IMMOBILI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
ASSEGNATI DA IACP
Si applica anche alle unità
immobiliari possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli ALLOGGI
regolarmente ASSEGNATI DAGLI istituti autonomi per le case popolari (IACP).
L’aliquota si applica anche
agli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città di
Torino, del Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) e dell’Agenzia Territoriale
per la casa (A.T.C.), o di enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
A questa tipologia imponibile
si applica la DETRAZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE.
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0,76
%
|
+
0,13 %
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0,89
%
|
FABBRICATI RURALI
AD USO STRUMENTALE
Si applica ai FABBRICATI
RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n.
133.
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0,2
%
|
nessuna
modifica
|
0,2
%
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2.
Determinare
per l’anno 2012, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta municipale
propria, il cui gettito non è di competenza esclusiva del Comune in quanto è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile degli immobili:
Tipologia
imponibile
|
Aliquota
base
(D.L. 201/2011 conv. in
L. 214/2011)
|
Modifica
dell’aliquota
di
base
determinata
dal Comune
|
Aliquota
da
applicare
nel
Comune
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IMMOBILI LOCATI
CON CONTRATTO AGEVOLATO
Si
applica all’unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a
titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi
territoriali di cui all’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998.
|
0,76
%
|
-
0,36%
|
0,4
%
|
ALTRI FABBRICATI
Si
applica agli “altri fabbricati”, cioè a tutte le tipologie di immobili
diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze, dai fabbricati
rurali ad uso strumentale, dagli immobili locati con contratto agevolato,
nonché diverse dalle fattispecie imponibili per le quali sia stata definita
altra specifica aliquota.
Rientrano
in questa tipologia di aliquota, ad esempio: negozi, fabbricati industriali,
aree fabbricabili, terreni agricoli, uffici, immobili locati con contratti
diversi da quelli concordati, immobili concessi in uso gratuito, immobili
tenuti a disposizione, categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che
non sono pertinenze di abitazione principale.
|
0,76
%
|
+
0,13 %
|
0,89
%
|
3.
Approvare per
l’annualità 2012 la detrazione
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo
ammontare, di Euro 200,00. Per gli
anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400.
4.
Prendere atto che
è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell’abitazione principale e delle pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad
uso strumentale, l’aliquota di base. La quota di imposta risultante è versata
allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.
Come si potrà vedere non mancano le sorprese positive o negative. Per esempio il fatto che un alloggio affittato con contratto concordato venga parificato ad una prima casa. Con una mozione lo aveva chiesto anche CIVICA, per evitare aumenti dell'affitto e gli affitti in nero.
Nessuna agevolazione invece per chi dà in uso gratuito alla mamma, ad un figlio la propria seconda casa. Niente reddito da affitto, stangata Imu. Stranezze.
Nessuna agevolazione invece per chi dà in uso gratuito alla mamma, ad un figlio la propria seconda casa. Niente reddito da affitto, stangata Imu. Stranezze.
Si poteva fare meglio a favore dei cittadini? Sicuramente sì, perchè se è vero che se si vogliono servizi, occorre che le tasse vengano pagate e quella sulla casa è una delle poche che riesce a raggiungere anche i più incalliti evasori fiscali, è anche vero che l'amministrazione non è stata molto convincente in commissione nel descrivere i tagli effettuati. L'assessore ha parlato di 286 mila euro di tagli a cui se ne sarebbero aggiunti altri 200 mila, ma non ci ha detto nè dove sono stati fatti nè se ai tagli si sono aggiunte spese in più. No, la cosiddetta spending review collegnese noi non l'abbiamo vista.
Giovanni Lava