Allo scoccare del 60° giorno dall'approvazione della delibera sono iniziati i lavori di smantellamento della Mandelli. L'impegno elettoralistico per il quale tanto si era battuta il nostro sindaco pare venga onorato nei tempi stabiliti. Contemporaneamente è arrivata la risposta ai quesiti che avevamo posto alla Direzione urbanistica regionale. La risposta, seppure in un linguaggio un po' sibillino, ci dà ragione e conferma e rafforza tutti i dubbi che avevamo sollevato in consiglio comunale, quando non ci fu concesso un rinvio chiesto per poter meglio comprendere i contenuti dell'operazione e la bontà della procedura adottata dagli uffici.
La risposta al primo quesito ribadisce il concetto che il consiglio comunale per concedere le deroghe previste
dall'articolo 5, commi 9-14, della legge 106/2011 deve aver preso visione del progetto. La citazione in delibera del numero di protocollo ha proprio questo significato: mettere a conoscenza dei deliberanti il progetto architettonico presentato dalla proprietà. Nel nostro caso non solo il progetto non è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali in tempo utile, ma neppure si è citato il numero di protocollo cosa che invece fanno gli altri comuni piemontesi.
Sul secondo quesito il relatore ha fornito una risposta alquanto pilatesca. Infatti non dice che il quesito è infondato, anzi ... Ma per avere una risposta occorrerebbe che il Comune in persona si rivolgesse alla Direzione regionale per avere una valutazione del caso. Possiamo dire che troviamo improbabile che siano proprio i responsabili del procedimento a mettersi in dubbio da soli rivolgendosi alla Regione?
Sul terzo quesito, invece, la risposta non potrebbe essere più esplicita. Infatti il dott. Trifirò afferma: "Il procedimento di approvazione di un progetto in deroga ai sensi
della legge n. 106/2011, non è configurabile come variante
urbanistica: in altre parole, non produce la modificazione della
destinazione dell’area in oggetto.previste dall'articolo 5, commi
9-14, della legge 106/2011".
La delibera Mandelli approvata il 19 dicembre scorso che autorizza interventi su di un'area che per dimensioni e per quantità e qualità della trasformazione ha le caratteristiche di una vera e propria variante urbanistica che modifica - eccome se la modifica - la sua destinazione d'uso da terziaria a residenziale. Se è vero che la legge 106 ha proprio lo scopo di accelerare i tempi degli interventi edilizi su edifici che presentano determinate caratteristiche stabilite dalla legge stessa, da nessuna parte si autorizza ad utilizzare questo procedimento per realizzare vere e proprie varianti urbanistiche, solo e unico strumento previsto dalle leggi esistenti per le trasformazioni urbane che modificano quanto previsto dal piano regolatore. La stessa sentenza del Tar sulla vicenda dell'edificio di via Antonelli è stata molto chiara nell'indicare i confini nell'applicazione della legge 106.
Giovanni Lava