Di certo non c'è nulla, ma mentre i consiglieri comunali sono alle prese con il dilemma se votare SI' o NO alla delibera al vaglio del Consiglio Comunale convocato per domani, due fatti nuovi agitano i sonni dell'amministrazione comunale. Primo: pare (il condizionale è d'obbligo in assenza di comunicazioni ufficiali) che la proprietà Metropolis abbia rotto gli indugi e come minacciato abbia presentato un ricorso al TAR. Secondo: un nutrito gruppo di consiglieri di maggioranza capitanato dal renziano Ciro Rosano (Pd) ha protocollato questa mattina il documento che alleghiamo con la richiesta all'assessore di ritirare la delibera.
Si annuncia dunque un consiglio comunale al cardiopalma dagli sbocchi imprevedibili. La società Metropolis pare si sia rivolta al Tar invocando il silenzio-assenso, visto che sono trascorsi ampiamente i 90 giorni previsti dalla legge per una risposta, chiedendo per di più i danni. Se l'amministrazione comunale già prima non mostrava molta serenità sull'argomento, ora forse a ragione non può che trovarsi sull'orlo di una crisi di nervi. Fallimento più vistoso e senza rimedi non poteva esserci, visto che gli uffici comunali dal 2009 - parola dell'architetto Mantovani che ha rappresentato Metropolis nell'audizione in commissione - che cincischiano con quello che ormai tutti chiamano "il palazzaccio". Per ammissione del sindaco gli uffici sono stati impegnati sei mesi - ma c'è chi dice molto di più - nel tentativo di "ficcare" gli uffici comunali in un edificio dichiarato inadatto ad ospitare uffici. Un tentativo per fortuna abortito, perchè al di là dell'adeguatezza o meno ad ospitarlo, a molti la sola idea di collocare lì il municipio è apparsa da subito demenziale. L'edificio che oggi ospita il municipio attuale per quanto inadeguato strutturalmente si trova nell'unico punto considerato Centro della città. Prima di andare a delocalizzare il municipio distruggendo quel poco di centralità di cui Collegno dispone forse sarebbe opportuno pensarci non due ma dieci volte e soprattutto provare prima a sentire cosa ne pensano i cittadini. In ogni caso dopo il fallimento del tentativo di metterci il municipio, l'amministrazione ha provato a portarci almeno la polizia municipale, altra questione decennale da risolvere e mai risolta. Perchè anche questo secondo tentativo sia fallito non ce lo hanno mai spiegato. Fatto sta che ci sono voluti almeno tre anni per arrivare a cacciarsi nel vicolo cieco di oggi. L'amministrazione a questo punto ha cercato di scaricare sul consiglio comunale male e in ritardo la responsabilità di approvare delle deroghe al piano regolatore molto discutibili e soprattutto capaci di innescare sull'ambito di via De Amicis una deregulation tale da stravolgere non solo le norme vigenti, ma anche quelle della agognata variante strutturale. Ora il documento presentato dagli otto consiglieri di maggioranza, alla luce delle considerazioni del giurista dell'università di Verona, Angelo Frigo, mette in crisi quanto l'amministrazione e i suoi avvocati hanno sostenuto sin qui. In queste condizioni un ritiro della delibera ci appare davvero molto molto opportuno.
A rendere poi ancora più pepata la seduta di domani sera del consiglio comunale sarà anche la mozione di CIVICA su questo scambio dei lotti all'interno del Pip che riguarda la famosa Collegno 2000 Srl e i debiti che ha lasciato a Collegno. Difficile che in consiglio si possa respirare domani sera aria natalizia.
Giovanni Lava
Il documento degli otto consiglieri (chi volesse leggersi anche lo scritto del dott. Angelo Frigo clicchi qui)
► AL SINDACO SILVANA
ACCOSSATO
► ALL’ASSESSORE
BARBARA MARTINA
► PRES. DEL CONSIGLIO COMUNALE
MICHELE MELLACE
► p.c. AI CONSIGLIERI COMUNALI
OGGETTO: RICHIESTA DI RITIRO
DELLA DELIBERA RELATIVA ALLA PRATICA
EDILIZIA N. 278/2012 DEL 22/05/2012 Prot. n. 21607/2012 PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA
AI SENSI ART. 14 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. E LEGGE N. 106/2011 E S.M.I. PER
CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI FABBRICATO
TERZIARIO INCOMPIUTO A RESIDENZA E TERZIARIO SITO IN VIA ANTONELLI N. 12 -
PROPRIETA’ SOCIETA’ METROPOLIS S.R.L.
Premesso che:
- con domanda in data
22/05/2012 prot. n. 021607 la Società METROPOLIS s.r.l. - proprietaria di un edificio rimasto
incompiuto da diversi anni, già autorizzato a destinazione terziaria, composto
da 14 piani fuori terra ed autorimesse interrate in Collegno Via Antonelli n.
12 - ha richiesto il Permesso di Costruire in deroga, ai sensi dell’art.
14 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell’art.
5, commi 9, 11 e 13 del D.L. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011, per
cambio di destinazione d’uso del predetto fabbricato a residenza-terziario;
- l’articolo
14 del D.P.R. 380/2001 afferma che “Il
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale”;
- La Regione Piemonte con la
circolare del 9 maggio 2012 confermi come “La
“previa deliberazione consiliare”
dà luogo ad un’interpretazione e ad un’applicazione del
comma 14 che risulta rassicurante sotto il profilo dell’orientamento costituzionale, e ben si adatta al sistema piemontese, consentendo di decidere in Consiglio comunale alcuni aspetti rilevanti,
difficilmente dislocabili sul semplice piano di un permesso edilizio”;
comma 14 che risulta rassicurante sotto il profilo dell’orientamento costituzionale, e ben si adatta al sistema piemontese, consentendo di decidere in Consiglio comunale alcuni aspetti rilevanti,
difficilmente dislocabili sul semplice piano di un permesso edilizio”;
- al fine di concludere l’istruttoria della pratica in argomento è
stato richiesto un parere legale di conferma dell’applicabilità dell’art. 5
L.106/2011 e conseguenti adempimenti amministrativi in merito al caso
specifico;
- in data 11/09/2012 è stato trasmesso il parere legale dell’avv.
Sciolla, il quale sostiene che l’intervento proposto può essere
inquadrato nella ipotesi “razionalizzazione
del patrimonio edilizio esistente”, applicabile alle costruzioni private
come previsto dal titolo dell’art. 5 della legge n. 106/2011.
- nel predetto parere legale è stato altresì
precisato che, trattandosi di intervento di razionalizzazione volto a
valorizzare l’uso, adeguandolo alle mutate esigenze funzionali, non è richiesta una specifica motivazione
in relazione all’interesse pubblico ai fini del rilascio del permesso in
deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- il
citato parere ha altresì affermato che in forza del richiamo all’art. 14 DPR
380/2001 devono essere recepiti i limiti
di deroga e precisamente la deroga
può riguardare, oltre naturalmente alla destinazione d’uso già ammessa dalla stessa legge, solo i limiti di densità edilizia, di altezza e
di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali;
Sulla base del parere sopra citato il
responsabile del procedimento ha concluso l’istruttoria proponendo che :
-
il progetto di completamento dell’edificio in
oggetto prevede il cambiamento della
destinazione d’uso da terziario a residenza per una superficie lorda di
pavimento di mq. 5678,80 (al netto dei vani scala, atrii e vani tecnici )
per la formazione di n. 87 alloggi suddivisi dal 3 piano al 12 fuori terra mentre rimangono a destinazione terziaria per una superficie lorda di pavimento mq.
2393,33 suddivisa tra il 1 e 2 piano fuori terra . I piani 13 e 14 fuori
terra restano con destinazione a vani tecnici;
-
l’intervento proposto dalla Società METROPOLIS s.r.l è ammissibile in
quanto:
·
può essere inquadrato nella ipotesi
“razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente”, applicabile alle
costruzioni private come previsto dal titolo dell’art. 5 della legge n.
106/2012;
·
è stata prodotta in data 22/05/2012
dichiarazione di fattibilità strutturale nel rispetto delle norme tecniche in
materia antisismica a firma di tecnico abilitato;
·
è stato presentato parere preventivo in materia di prevenzione incendi
ai sensi del D.P.R. 151/2011 al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino;
·
è pervenuto con nota 20/06/2012 prot. 27104 da
parte dell’A.S.L. TO3 il parere favorevole in materia igienico-sanitario e
sicurezza degli ambienti di lavoro;
·
è stato allegato al progetto la relazione di
rispondendenza alle prescrizioni contenute nell’Allegato Energetico Ambientale
approvato dal Comune di Collegno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33
in data 05/03/2009. Oltre alla relazione di cui sopra sono stati prodotti i
progetti degli impianti elettrici, meccanici, termico-sanitario e di
coibentazione;
·
è stata allegata al progetto la valutazione previsionale
di clima acustico e calcolo dei requisiti acustici passivi;
·
il fabbricato non è sottoposto ad alcun vincolo
di bene culturale e paesaggio;
·
lo stabile in argomento è stato regolarmente
autorizzato con concessione edilizia n. 43 in data 25/03/2002;
-
la nuova destinazione d’uso terziario-residenziale
è compatibile con il tessuto urbanistico di riferimento ( presenza di
edifici residenziali e terziari) ;
-
il progetto deve rispettare gli standard urbanistici,
previsti dagli artt. 21 e 22 L.R. 56/77 e s.m.i. e dal P.R.G.C;
-
per il rilascio del permesso di costruire in deroga ai
sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. è indispensabile che il Consiglio Comunale approvi la deroga in
merito a :
·
nuova
destinazione d’uso residenziale-terziario
·
altezza e
numero di piani dell’esistente edificio in oggetto già con altezza di mt. 39,78
e di 14 piani fuori terra in quanto
superano quelli consentiti dalle Norme di Attuazione del vigente
P.R.G.C. (altezza massima mt. 22,00 e numero 7 piani);
·
densità
edilizia (fondiaria) e precisamente la superficie lorda di pavimento
complessiva dell’edificio in argomento corrispondente ad un indice di
edificabilità fondiaria pari a circa 1,6 mq/mq
eccede l’indice di edificabilità massimo di 1,2 mq/mq consentito dalle norme di
attuazione del vigente P.R.G.C. per le destinazioni residenziali e/o terziarie;
-
l’Assessore Barbara MARTINA a nome della Giunta
Comunale, ha proposto l’adozione della deliberazione con la quale il consiglio comunale dovrebbe approvare la deroga relativa alla destinazione
d’uso, ai limiti di densità edilizia, di altezza e numero di piani rispetto al
vigente P.R.G.C. dell’edificio sito in via Antonelli, 12 di proprietà della
Società Metropolis Srl.
Premesso tutto ciò
I sottoscritti consiglieri comunali
- ritengono che l’istruttoria
così come viene illustrata nella citata deliberazione non abbia chiarito a
sufficienza i dubbi espressi nelle riunioni di commissione urbanistica e in
particolare:
1.
la piena discrezionalità del consiglio comunale nel
valutare l’esistenza o meno di un interesse pubblico che giustifichi le deroghe
alle norme del piano regolatore vigente sulla base dell’articolo 14
D.P.R. 380/2001;
2.
che si possa considerare il semplice completamento di
un edificio incompiuto un interesse pubblico tale da giustificare le deroghe
proposte.
Resta poi ancora da chiarire cosa si
intende per destinazione degli ultimi due piani a vani tecnici, una formula che
non chiarisce la loro destinazione d’uso.
- richiamano a supporto di quanto sopra le
seguenti considerazioni:
1.
La Regione Piemonte nella Circolare
del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012 afferma tra l’altro
che il percorso per l’applicazione della legge 106/2011implica la “previa
deliberazione del Consiglio comunale” e l’applicazione delle altre
limitazioni e statuizioni recate dal predetto articolo 14, così come prevede – nel comma 11 – lo stesso art. 5 della legge 106/2011”. Per cui “La previa deliberazione consiliare dà luogo ad un’interpretazione e ad un’applicazione del comma 14 che risulta rassicurante sotto il profilo dell’orientamento costituzionale, e ben si adatta al sistema piemontese, consentendo di decidere in Consiglio comunale alcuni aspetti rilevanti, difficilmente dislocabili sul semplice piano di un permesso edilizio”. Dunque è il Consiglio Comunale a definire ciò che è di interesse pubblico e ciò che non lo è.
limitazioni e statuizioni recate dal predetto articolo 14, così come prevede – nel comma 11 – lo stesso art. 5 della legge 106/2011”. Per cui “La previa deliberazione consiliare dà luogo ad un’interpretazione e ad un’applicazione del comma 14 che risulta rassicurante sotto il profilo dell’orientamento costituzionale, e ben si adatta al sistema piemontese, consentendo di decidere in Consiglio comunale alcuni aspetti rilevanti, difficilmente dislocabili sul semplice piano di un permesso edilizio”. Dunque è il Consiglio Comunale a definire ciò che è di interesse pubblico e ciò che non lo è.
2.
A conforto di quanto affermato al punto precedente si
allega il documento di Angelo Frigo, dottore di ricerca in diritto ed economia
dell’impresa presso l’Università di Verona dal titolo significativo La riqualificazione urbana nel Decreto
Sviluppo. Semplificazione o complicazione del procedimento? Nel documento
allegato si afferma per esempio che:
a) L’uso
del permesso di costruire in deroga, considerato l’alto potenziale dirompente
rispetto agli assetti pianificati dall’ente locale, assume funzione residuale,
laddove evidenti ragioni di interesse pubblico suggeriscano l’opportunità di
consentire un intervento, funzionale al perseguimento proprio di tali
interessi, il quale si concretizza in una forma diversa rispetto a quelle
astrattamente ammessa dal piano. E poi
continua Quello che il legislatore ha valorizzato è l’elemento funzionale del
bene, la capacità dell’opera o dell’impianto, ancorché realizzata da un
soggetto privato, di assolvere ad un
interesse pubblico qualificato, corrispondente ai fini perseguiti
dall’amministrazione pubblica, ed il relativo nesso esistente con il
realizzando bene.
Più avanti il dottor Angelo
Frigo afferma che La giurisprudenza ha
enfatizzato tale aspetto, laddove ha chiarito che il permesso di costruire in
deroga costituisce un provvedimento eccezionale e di contenuto singolare, cioè
assunto per soddisfare un interesse pubblico specifico, sulla base di valutazioni
contingenti, che giustificano, solo nella situazione concreta, la inosservanza
delle prescrizioni dettate dagli strumenti di programmazione generali.
Proprio la sussistenza di un interesse concreto e specifico
collegato alla realizzazione del bene o dell’impianto pubblico o di interesse
pubblico, di natura e qualità prevalente rispetto agli interessi che hanno
trovato accoglimento e riconoscimento negli atti di pianificazione, legittima il rilascio del titolo in
deroga, in esito, comunque, ad una adeguata valutazione comparativa fra le
eccezionali ragioni che richiedono la deroga e la situazione di fatto e di
diritto sulla quale il relativo provvedimento verrebbe ad incidere.
Dunque
per derogare dalle norme non è
sufficiente che l’interesse pubblico sia rappresentato da una generica “razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente”, se l’opera stessa non
dovesse assolvere nella sua funzionalità ad un interesse pubblico evidente.
b)
Nel documento si afferma anche che Il
Consiglio Comunale è chiamato a comparare lo specifico interesse pubblico
sotteso alla richiesta di deroga e gli interessi collegati alla situazione di
fatto e di diritto sulla quale il relativo provvedimento viene ad incidere,
così come emersa in sede di pianificazione urbanistica, deliberando, quindi,
circa l’eventuale prevalenza del primo sui secondi, ovvero circa la
tollerabilità del puntuale “disordine” in funzione del perseguimento di un
interesse giudicato, lì ed allora, prevalente.
Dunque non è un semplice parere legale
a determinare ciò che è o non è di interesse pubblico, ma il Consiglio Comunale a comparare e decidere ciò che è di interesse
pubblico tale da poter derogare dalla pianificazione urbanistica esistente. Ciò
non significa che il parere legale allegato alla pratica non sia corretto, ma
che tale parere diventa pregnante se, e solo se, l’interesse pubblico ivi
individuato coincide con quello che il Consiglio Comunale decide di individuare.
Dunque il parere dell’avv. Sciolla sarebbe un parere legale utile a confermare
la decisione del Consiglio Comunale se quest’ultimo individuasse nella semplice
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente un interesse pubblico. Un
parere invece “inutile” se il Consiglio Comunale dovesse decidere che la
semplice razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente non fosse una
condizione sufficiente ad individuare nella proposta Metropolis un interesse
pubblico tale da far decidere di derogare dalle norme del piano regolatore
vigente.
c)
In commissione urbanistica è stato sostenuto che la legge 106/2011, avendo come
obiettivo la semplificazione legislativa per aumentare gli stimoli alla
crescita economica, di fatto supera il Testo Unico dell’edilizia. Ma se così
fosse perchè richiamare senza modifiche l’art. 14? A parere del dott. Angelo
Frigo le cose non starebbero proprio così, infatti scrive: Si ritiene di non
condividere quanto si è andati prospettando, proprio per la tecnica adottata
dal legislatore nazionale, il quale ha fatto un generico rinvio all’articolo 14
del Testo Unico, senza escludere espressamente l’applicazione di alcuno dei
commi di cui si compone lo stesso. Conseguentemente, l’indagine circa la
concreta applicabilità del procedimento alle fattispecie individuate dal
decreto sviluppo va fatta, a parere di chi scrive, riferendosi a tutte le
condizioni fissate nell’articolo 14 stesso, rispetto al quale la precisazione
fatta dall’articolo 5, comma 11, secondo capoverso, sembrerebbe assumere un
ruolo di rafforzativo rispetto alla disciplina nazionale.
Ciò premesso, la possibilità
di autorizzare un intervento di riqualificazione in deroga non può prescindere,
in primis, dall’indagare
l’interesse pubblico sotteso alla stessa. Ora, non si può escludere che
l’intervento di riqualificazione di un opificio dismesso possa assumere
carattere di interesse pubblico, laddove si realizzi una ristrutturazione
urbanistica tale da recuperare, nello spirito dell’articolo 5, comma 9, del d.
L. n. 70 del2011, una porzione di territorio abbandonata e degradata. Così come
si potrebbe ritenere di interesse pubblico un intervento di demolizione di un
edificio collocato in una zona di pregio ambientale, recuperando il volume
demolito per dislocarlo in altra zona del territorio, incrementandolo di un
determinato quid.
Sembra, tuttavia,
difficile sostenere in concreto l’esistenza di un interesse tale da
giustificare il ricorso alla speciale procedura in deroga, proprio in ragione
delle caratteristiche del prospettato intervento, il quale si riconosce come
l’iniziativa di un privato tesa ad intervenire su di una più o meno ampia
consistenza immobiliare, iniziativa non
contestualizzata in una idea di riqualificazione, anche in termini di
miglioramento dell’infrastrutturazione del territorio, definita
dall’amministrazione locale.
Per il dottor Angelo Frigo
alla luce di quanto affermato sopra nell’approvare le deroghe sulla base di una
generica “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente” non
inserita all’interno di una più ampia riqualificazione del territorio farebbe
correre il
rischio che lo sviluppo del territorio sia lasciato alla capacità di
persuasione del singolo interesse privato, ammantato da interesse pubblico, e
alle mutevoli condizioni del contesto politico nel quale la deroga viene a
formarsi.
-
invitano l’assessore Barbara Martina a
ritirare la delibera per poter avviare un’ulteriore riflessione e istruzione
della pratica in oggetto in attesa che siano chiariti i dubbi che nascono dalle
considerazioni su elencate in modo da consentire al Consiglio Comunale di
decidere in un quadro di maggiore consapevolezza sia delle norme che
dell’interesse pubblico generale della città.
Collegno 19
Dicembre 2011
I
Consiglieri Comunali
Ciro Rosano,
Daniele Molinari, Salvatore Monastra, Mauro Grosso Ciponte, Tiziana Sciarrino,
Silvio Bo, Michele Cicchetti, Maria Torre Criniti