mercoledì, dicembre 19, 2012

Il documento di un nutrito gruppo di consiglieri di maggioranza

Palazzo di via Antonelli e ricorso al Tar
Di certo non c'è nulla, ma mentre i consiglieri comunali sono alle prese con il dilemma se votare SI' o NO alla delibera al vaglio del Consiglio Comunale convocato per domani, due fatti nuovi agitano i sonni dell'amministrazione comunale. Primo: pare (il condizionale è d'obbligo in assenza di comunicazioni ufficiali) che la proprietà Metropolis abbia rotto gli indugi e come minacciato abbia presentato un ricorso al TAR. Secondo: un nutrito gruppo di consiglieri di maggioranza capitanato dal renziano Ciro Rosano (Pd) ha protocollato questa mattina il documento che alleghiamo con la richiesta all'assessore di ritirare la delibera.
Si annuncia dunque un consiglio comunale al cardiopalma dagli sbocchi imprevedibili. La società Metropolis pare si sia rivolta al Tar invocando il silenzio-assenso, visto che sono trascorsi ampiamente i 90 giorni previsti dalla legge per una risposta, chiedendo per di più i danni. Se l'amministrazione comunale già prima non mostrava molta serenità sull'argomento, ora forse a ragione non può che trovarsi sull'orlo di una crisi di nervi. Fallimento più vistoso e senza rimedi non poteva esserci, visto che gli uffici comunali dal 2009 - parola dell'architetto Mantovani che ha rappresentato Metropolis nell'audizione in commissione - che cincischiano con quello che ormai tutti chiamano "il palazzaccio". Per ammissione del sindaco gli uffici sono stati impegnati sei mesi - ma c'è chi dice molto di più - nel tentativo di "ficcare" gli uffici comunali in un edificio dichiarato inadatto ad ospitare uffici. Un tentativo per fortuna abortito, perchè al di là dell'adeguatezza o meno ad ospitarlo, a molti la sola idea di collocare lì il municipio è apparsa da subito demenziale. L'edificio che oggi ospita il municipio attuale per quanto inadeguato strutturalmente si trova nell'unico punto considerato Centro della città. Prima di andare a delocalizzare il municipio distruggendo quel poco di centralità di cui Collegno dispone forse sarebbe opportuno pensarci non due ma dieci volte e soprattutto provare prima a sentire cosa ne pensano i cittadini. In ogni caso dopo il fallimento del tentativo di metterci il municipio, l'amministrazione ha provato a portarci almeno la  polizia municipale, altra questione decennale da risolvere e mai risolta. Perchè anche questo secondo tentativo sia fallito non ce lo hanno mai spiegato. Fatto sta che ci sono voluti almeno tre anni per arrivare a cacciarsi nel vicolo cieco di oggi. L'amministrazione a questo punto ha cercato di scaricare sul consiglio comunale male e in ritardo la responsabilità di approvare delle deroghe al piano regolatore molto discutibili e soprattutto capaci di innescare sull'ambito di via De Amicis una deregulation tale da stravolgere non solo le norme vigenti, ma anche quelle della agognata variante strutturale. Ora il documento presentato dagli otto consiglieri di maggioranza, alla luce delle considerazioni del giurista dell'università di Verona, Angelo Frigo, mette in crisi quanto l'amministrazione e i suoi avvocati hanno sostenuto sin qui. In queste condizioni un ritiro della delibera ci appare davvero molto molto opportuno.
A rendere poi ancora più pepata la seduta di domani sera del consiglio comunale sarà anche la mozione di CIVICA su questo scambio dei lotti all'interno del Pip che riguarda la famosa Collegno 2000 Srl e i debiti che ha lasciato a Collegno. Difficile che in consiglio si possa respirare domani sera aria natalizia.
Giovanni Lava
 Il documento degli otto consiglieri (chi volesse leggersi anche lo scritto del dott. Angelo Frigo clicchi qui)


►      AL SINDACO SILVANA ACCOSSATO
►  ALL’ASSESSORE BARBARA MARTINA
►        PRES. DEL CONSIGLIO COMUNALE
MICHELE MELLACE
p.c. AI CONSIGLIERI COMUNALI

OGGETTO: RICHIESTA DI RITIRO DELLA DELIBERA RELATIVA  ALLA PRATICA EDILIZIA N. 278/2012 DEL 22/05/2012 Prot. n. 21607/2012  PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AI SENSI ART. 14 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I. E LEGGE N. 106/2011 E S.M.I. PER CAMBIO DESTINAZIONE  D'USO DI FABBRICATO TERZIARIO INCOMPIUTO A RESIDENZA E TERZIARIO SITO IN VIA ANTONELLI N. 12 - PROPRIETA’ SOCIETA’ METROPOLIS S.R.L.

Premesso che:
- con domanda in data 22/05/2012 prot. n. 021607 la Società METROPOLIS s.r.l.  - proprietaria di un edificio rimasto incompiuto da diversi anni, già autorizzato a destinazione terziaria, composto da 14 piani fuori terra ed autorimesse interrate in Collegno Via Antonelli n. 12 - ha richiesto il Permesso di Costruire in deroga, ai sensi dell’art. 14  D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 5, commi 9, 11 e 13 del D.L. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011, per cambio di destinazione d’uso del predetto fabbricato a residenza-terziario;

- l’articolo 14 del D.P.R. 380/2001 afferma che “Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale”;

- La Regione Piemonte con la circolare del 9 maggio 2012 confermi come “La “previa deliberazione consiliare” dà luogo ad un’interpretazione e ad un’applicazione del
comma 14 che risulta rassicurante sotto il profilo dell’orientamento costituzionale, e ben si adatta a
l sistema piemontese, consentendo di decidere in Consiglio comunale alcuni aspetti rilevanti,
difficilmente dislocabili sul semplice piano di un permesso edilizio
”;

- al fine di concludere l’istruttoria della pratica in argomento è stato richiesto un parere legale di conferma dell’applicabilità dell’art. 5 L.106/2011 e conseguenti adempimenti amministrativi in merito al caso specifico;

- in data 11/09/2012 è stato trasmesso il parere legale dell’avv. Sciolla, il quale sostiene che l’intervento proposto può essere inquadrato nella ipotesi “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente”, applicabile alle costruzioni private come previsto dal titolo dell’art. 5 della legge n. 106/2011.

- nel predetto parere legale è stato altresì precisato che, trattandosi di intervento di razionalizzazione volto a valorizzare l’uso, adeguandolo alle mutate esigenze funzionali, non è richiesta una specifica motivazione in relazione all’interesse pubblico ai fini del rilascio del permesso in deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;


- il citato parere ha altresì affermato che in forza del richiamo all’art. 14 DPR 380/2001 devono essere  recepiti i limiti di deroga e precisamente la deroga può riguardare, oltre naturalmente alla destinazione d’uso già ammessa dalla stessa legge, solo i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali;
           

Sulla base del parere sopra citato il responsabile del procedimento ha concluso l’istruttoria proponendo che :

-         il progetto di completamento dell’edificio in oggetto  prevede il cambiamento della destinazione d’uso da terziario a residenza per una superficie lorda di pavimento di mq. 5678,80 (al netto dei vani scala, atrii e vani tecnici ) per la formazione di n. 87 alloggi suddivisi dal 3 piano al 12  fuori terra mentre rimangono a destinazione terziaria  per una superficie lorda di pavimento mq. 2393,33 suddivisa tra il 1 e 2 piano fuori terra . I piani 13 e 14 fuori terra restano con destinazione a vani tecnici;

-         l’intervento proposto dalla Società METROPOLIS s.r.l è ammissibile in quanto:

·        può essere inquadrato nella ipotesi “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente”, applicabile alle costruzioni private come previsto dal titolo dell’art. 5 della legge n. 106/2012;
·        è stata prodotta in data 22/05/2012 dichiarazione di fattibilità strutturale nel rispetto delle norme tecniche in materia antisismica a firma di tecnico abilitato;
·        è stato presentato parere  preventivo in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino;
·        è pervenuto con nota 20/06/2012 prot. 27104 da parte dell’A.S.L. TO3 il parere favorevole in materia igienico-sanitario e sicurezza degli ambienti di lavoro;
·        è stato allegato al progetto la relazione di rispondendenza alle prescrizioni contenute nell’Allegato Energetico Ambientale approvato dal Comune di Collegno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 05/03/2009. Oltre alla relazione di cui sopra sono stati prodotti i progetti degli impianti elettrici, meccanici, termico-sanitario e di coibentazione;
·        è stata allegata al progetto la valutazione previsionale di clima acustico e calcolo dei requisiti acustici passivi;
·        il fabbricato non è sottoposto ad alcun vincolo di bene culturale e paesaggio;
·        lo stabile in argomento è stato regolarmente autorizzato con concessione edilizia n. 43 in data 25/03/2002;

-         la nuova destinazione d’uso terziario-residenziale è compatibile con il tessuto urbanistico di riferimento ( presenza di edifici residenziali e terziari) ;

-         il progetto deve  rispettare gli standard urbanistici, previsti dagli artt. 21 e 22 L.R. 56/77 e s.m.i. e dal P.R.G.C;


-         per il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. è indispensabile che il Consiglio Comunale approvi la deroga in merito a :

·        nuova destinazione d’uso residenziale-terziario

·        altezza e numero di piani dell’esistente edificio in oggetto già con altezza di mt. 39,78 e di 14 piani fuori terra in quanto  superano quelli consentiti dalle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. (altezza massima mt. 22,00 e numero 7 piani);

·        densità edilizia (fondiaria) e precisamente la superficie lorda di pavimento complessiva dell’edificio in argomento corrispondente ad un indice di edificabilità fondiaria pari a circa 1,6 mq/mq  eccede l’indice di edificabilità massimo  di 1,2 mq/mq consentito dalle norme di attuazione del vigente P.R.G.C. per le destinazioni residenziali e/o terziarie;

       


-         l’Assessore Barbara MARTINA a nome della Giunta Comunale, ha proposto l’adozione della deliberazione con la quale il consiglio comunale dovrebbe approvare la deroga relativa alla destinazione d’uso, ai limiti di densità edilizia, di altezza e numero di piani rispetto al vigente P.R.G.C. dell’edificio sito in via Antonelli, 12 di proprietà della Società Metropolis Srl.

Premesso tutto ciò
I sottoscritti consiglieri comunali

- ritengono che l’istruttoria così come viene illustrata nella citata deliberazione non abbia chiarito a sufficienza i dubbi espressi nelle riunioni di commissione urbanistica e in particolare:

1.          la piena discrezionalità del consiglio comunale nel valutare l’esistenza o meno di un interesse pubblico che giustifichi le deroghe alle norme del piano regolatore vigente sulla base dell’articolo 14  D.P.R. 380/2001;

2.          che si possa considerare il semplice completamento di un edificio incompiuto un interesse pubblico tale da giustificare le deroghe proposte.

Resta poi ancora da chiarire cosa si intende per destinazione degli ultimi due piani a vani tecnici, una formula che non chiarisce la loro destinazione d’uso.

- richiamano a supporto di quanto sopra le seguenti considerazioni:

1.      La Regione Piemonte nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012 afferma tra l’altro che il percorso per l’applicazione della legge 106/2011implica la “previa deliberazione del Consiglio comunale” e l’applicazione delle altre
limitazioni e statuizioni recate dal predetto articolo 14, così come prevede – nel comma 11 – lo stesso art. 5 della legge 106/2011”.  Per cui “La previa deliberazione consiliare dà luogo ad un’interpretazione e ad un’applicazione del comma 14 che risulta rassicurante sotto il profilo dell’orientamento costituzionale, e ben si adatta al sistema piemontese, consentendo di decidere in Consiglio comunale alcuni aspetti rilevanti, difficilmente dislocabili sul semplice piano di un permesso edilizio”. Dunque è il Consiglio Comunale a definire ciò che è di interesse pubblico e ciò che non lo è.

2.     A conforto di quanto affermato al punto precedente si allega il documento di Angelo Frigo, dottore di ricerca in diritto ed economia dell’impresa presso l’Università di Verona dal titolo significativo La riqualificazione urbana nel Decreto Sviluppo. Semplificazione o complicazione del procedimento? Nel documento allegato si afferma per esempio che:
a) L’uso del permesso di costruire in deroga, considerato l’alto potenziale dirompente rispetto agli assetti pianificati dall’ente locale, assume funzione residuale, laddove evidenti ragioni di interesse pubblico suggeriscano l’opportunità di consentire un intervento, funzionale al perseguimento proprio di tali interessi, il quale si concretizza in una forma diversa rispetto a quelle astrattamente ammessa dal piano.  E poi continua Quello che il legislatore ha valorizzato è l’elemento funzionale del bene, la capacità dell’opera o dell’impianto, ancorché realizzata da un soggetto privato, di assolvere ad un interesse pubblico qualificato, corrispondente ai fini perseguiti dall’amministrazione pubblica, ed il relativo nesso esistente con il realizzando bene.
Più avanti il dottor Angelo Frigo afferma che La giurisprudenza ha enfatizzato tale aspetto, laddove ha chiarito che il permesso di costruire in deroga costituisce un provvedimento eccezionale e di contenuto singolare, cioè assunto per soddisfare un interesse pubblico specifico, sulla base di valutazioni contingenti, che giustificano, solo nella situazione concreta, la inosservanza delle prescrizioni dettate dagli strumenti di programmazione generali.
Proprio la sussistenza di un interesse concreto e specifico collegato alla realizzazione del bene o dell’impianto pubblico o di interesse pubblico, di natura e qualità prevalente rispetto agli interessi che hanno trovato accoglimento e riconoscimento negli atti di pianificazione, legittima il rilascio del titolo in deroga, in esito, comunque, ad una adeguata valutazione comparativa fra le eccezionali ragioni che richiedono la deroga e la situazione di fatto e di diritto sulla quale il relativo provvedimento verrebbe ad incidere.

Dunque per derogare dalle norme non è sufficiente che l’interesse pubblico sia rappresentato da una generica “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente”, se l’opera stessa non dovesse assolvere nella sua funzionalità ad un interesse pubblico evidente.

b) Nel documento si afferma anche che Il Consiglio Comunale è chiamato a comparare lo specifico interesse pubblico sotteso alla richiesta di deroga e gli interessi collegati alla situazione di fatto e di diritto sulla quale il relativo provvedimento viene ad incidere, così come emersa in sede di pianificazione urbanistica, deliberando, quindi, circa l’eventuale prevalenza del primo sui secondi, ovvero circa la tollerabilità del puntuale “disordine” in funzione del perseguimento di un interesse giudicato, lì ed allora, prevalente.
Dunque non è un semplice parere legale a determinare ciò che è o non è di interesse pubblico, ma il Consiglio Comunale a comparare e decidere ciò che è di interesse pubblico tale da poter derogare dalla pianificazione urbanistica esistente. Ciò non significa che il parere legale allegato alla pratica non sia corretto, ma che tale parere diventa pregnante se, e solo se, l’interesse pubblico ivi individuato coincide con quello che il Consiglio Comunale decide di individuare. Dunque il parere dell’avv. Sciolla sarebbe un parere legale utile a confermare la decisione del Consiglio Comunale se quest’ultimo individuasse nella semplice razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente un interesse pubblico. Un parere invece “inutile” se il Consiglio Comunale dovesse decidere che la semplice razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente non fosse una condizione sufficiente ad individuare nella proposta Metropolis un interesse pubblico tale da far decidere di derogare dalle norme del piano regolatore vigente.

c) In commissione urbanistica è stato sostenuto che la legge 106/2011, avendo come obiettivo la semplificazione legislativa per aumentare gli stimoli alla crescita economica, di fatto supera il Testo Unico dell’edilizia. Ma se così fosse perchè richiamare senza modifiche l’art. 14? A parere del dott. Angelo Frigo le cose non starebbero proprio così, infatti scrive: Si ritiene di non condividere quanto si è andati prospettando, proprio per la tecnica adottata dal legislatore nazionale, il quale ha fatto un generico rinvio all’articolo 14 del Testo Unico, senza escludere espressamente l’applicazione di alcuno dei commi di cui si compone lo stesso. Conseguentemente, l’indagine circa la concreta applicabilità del procedimento alle fattispecie individuate dal decreto sviluppo va fatta, a parere di chi scrive, riferendosi a tutte le condizioni fissate nell’articolo 14 stesso, rispetto al quale la precisazione fatta dall’articolo 5, comma 11, secondo capoverso, sembrerebbe assumere un ruolo di rafforzativo rispetto alla disciplina nazionale.

Ciò premesso, la possibilità di autorizzare un intervento di riqualificazione in deroga non può prescindere, in primis, dall’indagare l’interesse pubblico sotteso alla stessa. Ora, non si può escludere che l’intervento di riqualificazione di un opificio dismesso possa assumere carattere di interesse pubblico, laddove si realizzi una ristrutturazione urbanistica tale da recuperare, nello spirito dell’articolo 5, comma 9, del d. L. n. 70 del2011, una porzione di territorio abbandonata e degradata. Così come si potrebbe ritenere di interesse pubblico un intervento di demolizione di un edificio collocato in una zona di pregio ambientale, recuperando il volume demolito per dislocarlo in altra zona del territorio, incrementandolo di un determinato quid.
Sembra, tuttavia, difficile sostenere in concreto l’esistenza di un interesse tale da giustificare il ricorso alla speciale procedura in deroga, proprio in ragione delle caratteristiche del prospettato intervento, il quale si riconosce come l’iniziativa di un privato tesa ad intervenire su di una più o meno ampia consistenza immobiliare, iniziativa non contestualizzata in una idea di riqualificazione, anche in termini di miglioramento dell’infrastrutturazione del territorio, definita dall’amministrazione locale.
Per il dottor Angelo Frigo alla luce di quanto affermato sopra nell’approvare le deroghe sulla base di una generica “razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente” non inserita all’interno di una più ampia riqualificazione del territorio farebbe correre il rischio che lo sviluppo del territorio sia lasciato alla capacità di persuasione del singolo interesse privato, ammantato da interesse pubblico, e alle mutevoli condizioni del contesto politico nel quale la deroga viene a formarsi.


-         invitano l’assessore Barbara Martina a ritirare la delibera per poter avviare un’ulteriore riflessione e istruzione della pratica in oggetto in attesa che siano chiariti i dubbi che nascono dalle considerazioni su elencate in modo da consentire al Consiglio Comunale di decidere in un quadro di maggiore consapevolezza sia delle norme che dell’interesse pubblico generale della città.

Collegno 19 Dicembre 2011
I Consiglieri Comunali
Ciro Rosano, Daniele Molinari, Salvatore Monastra, Mauro Grosso Ciponte, Tiziana Sciarrino, Silvio Bo, Michele Cicchetti, Maria Torre Criniti